Significativa sentenza del Tar Lazio che , accogliendo il ricorso di impresa esclusa dalla gara , conferma il principio della non frazionabilità del requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
La sentenza Tar Lazio , Roma , Sez.I , 24/ 07 / 2019 , n. 9938 conferma quella giurisprudenza[1] ( peraltro non abbondante ) che aveva affermato la non frazionabilità del requisito in caso di ATI.[2]
La parte ricorrente , al fine di ottenere la ripetizione della gara , evidenzia come l’ATI aggiudicataria dovesse essere esclusa per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, e segnatamente del requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in capo alla mandataria.
La stazione appaltante e la parte controinteressata sostengono che il requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali sarebbe stato soddisfatto attraverso il possesso in via cumulativa da parte di tutte le imprese del raggruppamento.
La tesi difensiva non convince i giudici capitolini.
Il Collegio osserva che, accedendo alla tesi della frazionabilità del possesso del requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, si giungerebbe alla irragionevole conclusione di consentire la partecipazione alla gara del raggruppamento considerando fondamentale solo la pregressa esperienza della mandataria nello svolgimento di un servizio analogo a quello oggetto di affidamento e non anche la sua capacità attuale di svolgerlo. ..
Dunque, l’unica interpretazione ragionevole della previsione del disciplinare relativa al possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è quella di imporne il possesso integrale alla mandataria, essendo un requisito di partecipazione necessario per l’espletamento di prestazioni considerate, in relazione a un determinato importo, di preminente importanza dalla stazione appaltante. Diversamente opinando, la procedura di gara potrebbe illogicamente premiare un raggruppamento la cui mandataria, in possesso di una pregressa esperienza nello svolgimento di un determinato servizio ritenuta necessaria ai fini della comprova della capacità di svolgerlo in autonomia, deve ricorrere alle altre imprese del raggruppamento per la dimostrazione del possesso di un requisito afferente tale servizio.
Deve, quindi, ritenersi che anche la parte controinteressata, sulla base della lex specialis, non era in possesso di adeguati requisiti per la partecipazione alla gara e, conseguentemente, in accoglimento delle censure formulate nell’ultimo motivo di cui al ricorso introduttivo e reiterate, ai fini della procedibilità dell’azione, nei motivi aggiunti, l’atto di aggiudicazione dell’appalto deve essere annullato.
[1] T.A.R. Veneto, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 156 -Orbene, deve rilevarsi al riguardo che, per la stessa natura della prestazione da eseguire, l’iscrizione all’Albo in questione nella pertinente categoria e classe di appartenenza costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento. Vedasi anche Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta 23 04 2019 n.22 .
[2] Anac delibera n. 498 del 10 maggio 2017-Sulla base di tali principi è stata affrontata la questione relativa al possesso del predetto requisito in capo ai componenti dell’ATI (parere n. 48/2014, Prec 84/14/S) ed è stato osservato che mentre per i requisiti di natura oggettiva è ammessa per le a.t.i. la somma dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, per i quelli di natura soggettiva tale possibilità non sussiste. Ciò in quanto la previsione di requisiti di natura soggettiva riflette la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento. L’Autorità ha quindi affermato che la prescrizione relativa all’obbligo di iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152/06, attenendo a un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate. Infatti, i requisiti tecnico-qualitativi di carattere soggettivo, nel caso di riunioni temporanee di imprese, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa (in tal senso anche deliberazione n. 27 del 6 febbraio 2007).
