Se la lettera invito a gara prevede l’esclusione per l’omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendale interni, l’esclusione è legittima!
Questo stabilisce Tar Lazio, Roma , Sez. I , 24 / 07 /2019 , n. 9944 , richiamando la Corte di Giustizia del 2 maggio 2019 , C-309/18.
La ricorrente ricorda come l’adempimento in questione fosse richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito, che richiamava espressamente l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
Il Tar accoglie il ricorso in quanto , sulla base delle norme di gara ,ricorrono le contestuali violazioni dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e della prescrizione della lettera di invito, ragion per cui l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.
Non sussistono, per contro, come richiesto dalla difesa erariale nella memoria depositata il 12 aprile 2019, le condizioni per la sospensione del giudizio, domandata dalle resistenti amministrazioni in ragione della pendenza, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, di una questione pregiudiziale, rimessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, relativa, tra l’altro, alla compatibilità con il diritto dell’Unione della previsione contenuta nel citato art. 95, comma 10.
E infatti, in disparte la differenze tra la situazione di fatto oggetto del giudizio di rimessione e quella oggetto dell’odierno esame, pure sottolineata dalla odierna ricorrente, occorre considerare come la Corte di Giustizia, con sentenza della sez. IX, del 2 maggio 2019, C-309/18, pronunciandosi su analoga questione pregiudiziale rimessa dal Tar del Lazio, ha affermato che è compatibile con le direttive comunitarie in tema di appalti, nonché con i principi di parità di trattamento e trasparenza in essa contemplati, un assetto nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio.
Il ricorso va, quindi, accolto.
