In presenza di convenzioni quadro ( della Consip o di Centrali di committenza regionali ) alle amministrazioni pubbliche è consentito solo in via eccezionale e motivata di bandire procedure autonome.
Questo il principio ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 19 06 2019 ,n. 4190.
Il Consiglio di Stato si è espresso sull’appello di impresa aggiudicataria di accordo quadro per l’affidamento dei “servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi” indetto dalla Centrale di committenza regionale.
L’impresa impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 373 del 21 dicembre 2018.
La sentenza del Tar Friuli aveva infatti respinto il ricorso proposto per l’impugnazione e l’annullamento della determinazione dirigenziale con la quale era stata indetta autonoma procedura di gara per servizi analoghi a quelli già aggiudicati dalla Centrale di Committenza Regionale.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello.
Viene riaffermato il principio secondo cui, in presenza di una convenzione stipulata a seguito di procedura per accordo quadro bandita dalla Centrale Unica Regionale per servizi sostanzialmente analoghi a quelli di specie, dalle determinazioni adottate dal comune non si evince una motivazione sufficientemente idonea a costituire il presupposto dell’esercizio del potere di indizione di una gara autonoma, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”][1]
In particolare , evidenzia il Consiglio di Stato, non risultano le ragioni per le quali il servizio oggetto di convenzione non sarebbe idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, che, in ogni caso, secondo il Collegio, devono essere ritenute tali in senso oggettivo, anche se in considerazione degli specifici bisogni dell’Ente.
Inoltre la stazione appaltante non ha in alcun modo dimostrato che la scelta di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione è stata orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro.
Come, invero, statuito da questa sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937) pur con riferimento alle gare Consip, di norma si rinvengono in sede di centralizzazione le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni di travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione.
Nella fattispecie in questione sembra, invece, avvenuto proprio questo, in considerazione dell’insufficienza della motivazione a supporto della scelta di indizione della gara autonoma.
L’appello viene dunque accolto.
[1] Articolo 1 comma 510 L 28/12/2015, n. 208.
Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali
