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Malfunzionamento della piattaforma telematica (Sintel)

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 25 marzo 2019, n. 656

Il mancato caricamento della busta A) a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica (Sintel), comporta l’esclusione dalla procedura di gara?

In questo caso la risposta è affermativa.

La ricorrente prospetta la Illegittimità del provvedimento con la quale è stata esclusa dalla gara, in quanto il gestore della piattaforma Sintel abbia riconosciuto che si erano verificati dei rallentamenti del sistema in occasione del caricamento della propria offerta, ammettendo che tale evenienza potrebbe avere compromesso il buon esito dell’operazione di caricamento.

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 25 marzo 2019, n. 656 respinge il ricorso.

Invero, non è in discussione che entro il termine di presentazione delle offerte non risultava caricata a sistema la busta A contenete la documentazione amministrativa della società -OMISSIS-. Sicché, correttamente la stazione appaltante, al fine di verificare se l’omissione fosse imputabile al concorrente, determinandone conseguentemente l’estromissione dalla gara, ovvero fosse imputabile a un malfunzionamento della piattaforma telematica e dunque consentire alla società offerente di sanare la mancanza tramite soccorso istruttorio, ha chiesto informazioni al gestore di Sintel.

Ora è ben vero che – come valorizzato dalla ricorrente – l’Ente gestore ha dichiarato che «dalle verifiche tecniche effettuate risultano essersi verificati dei rallentamenti della piattaforma Sintel tra le ore 11:00 e le ore 12:30 del giorno 05/06/2018 durante le azioni svolte dall’operatore economico ‘-OMISSIS-’, che potrebbero aver compromesso il buon esito delle operazioni» (v. nota ARCA S.p.A. del 29.06.2018).

Ma è altrettanto vero che l’elencazione delle operazioni svolte sulla piattaforma Sintel dalla società I -OMISSIS-il giorno 5.06.2018 dimostra che la concorrente ha cominciato a caricare la propria offerta alle ore 12.48, ovverosia successivamente al termine dell’intervallo temporale in cui si sono manifestati i rallentamenti, e che in precedenza (dunque anche tra le 11 e le 12.30) non vi è stato alcun caricamento della busta contenente la documentazione amministrativa (v. nota ARCA S.p.A. del 29.06.2018 cit.).

Alla luce degli esiti dell’istruttoria, non è pertanto censurabile la decisione della stazione appaltante, non essendovi evidenza di una correlazione tra i rallentamenti del sistema e il mancato caricamento della busta A della concorrente“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it