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Attenzione alle clausole che violano la par condicio!

Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 20 marzo 2019 , n.599

La disparità di trattamento può esplicitarsi anche nel porre a carico del singolo offerente il costo di interfacciamento al sistema informatico , qualora uno dei  concorrenti  risulti essere  il  fornitore del preesistente sistema informatico.

Lo stabilisce Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 20 marzo 2019 , n.599 .

Il Capitolato d’Appalto poneva a carico dei concorrenti le spese di interfacciamento degli strumenti al sistema informatico preesistente, fornito dall’operatore risultato poi aggiudicatario della gara.

La seconda classificata ha impugnato gli atti sostenendo l’illegittimità della clausola del Capitolato di Appalto   .

L’aggiudicatario infatti , non dovendo sopportare alcun costo per il collegamento dei propri strumenti al sistema informatico ( di cui era stato fornitore ) , è stato  favorito in sede di gara.

I giudici siciliani hanno ritenuto il ricorso fondato.

L’interfacciamento degli strumenti da acquisire al sistema informatico comporta di per sé un costo ( quantificato in € 7.500,00 a strumento) .

L’art. 3 del C.S.A. pone a carico dell’aggiudicataria detto costo e di esso quindi deve necessariamente tenere conto ciascun offerente nella formulazione della propria offerta.

E’ evidente che tale costo, anche ad ammettere che non sia azzerato per l’impresa che ha in precedenza fornito il sistema informatico, “comunque non potrà che essere molto più basso, rispetto a tutte le altre imprese (che dovranno ovviamente pagare il gestore anche per la configurazione dei macchinari e per l’acquisizione delle licenze di software), così ingenerando a priori una lesione del fondamentale principio della par condicio.”

“Pertanto l’applicazione della predetta clausola determina, in sostanza, una evidente situazione di favor (v. minori costi da affrontare)” per il fornitore del preesistente sistema informatico che intenda partecipare alla gara .

“In conclusione, ad avviso del Collegio, nel caso di specie vi è stata una evidente lesione del fondamentale principio della par condicio posto che, sulla base della predetta clausola del C.S.A. (l’art. 3), le offerte di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, sono state comparate tenendo conto di un parametro di costo non omogeneo per tutti i potenziali offerenti e ciò peraltro senza prevedere rimedi operativi, da determinarsi necessariamente ex ante, atti ad evitare in concreto la possibile lesione.”

La stazione appaltante dovrà rinnovare integralmente la procedura di gara, quanto al lotto di cui trattasi, nel rispetto della presente decisione, dando previa adeguata pubblicità alla nuova lex specialis, in parte qua annullata, e riaprendo quindi i termini per formulazione di nuove offerte da parte di qualsiasi impresa interessata ad aggiudicarsi la fornitura.

In conclusione il ricorso va accolto e gli atti impugnati risultano da annullare.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza