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Punteggio per servizi svolti a favore della stazione appaltante: quando anche il Consiglio di Stato fonde…

Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343

Punteggio per servizi svolti a favore della stazione appaltante: è un criterio di valutazione dell’offerta tecnica legittimo?

Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343 la risposta è (non condivisibilmente) affermativa, nemmeno nell’ambito del delicato settore dei servizi sociali.

il bando di gara prevedeva 5 criteri di aggiudicazione: 1) Progetto tecnico che espliciti le metodologie e le strategie che saranno poste al servizio degli alunni con disabilità; 2) Esperienze lavorative nell’ambito dell’assistenza ad alunni con disabilità prestate in altre scuole pubbliche italiane; 3) Accreditamento presso Distretti Socio sanitari/comuni; 4) Curricula operatori con requisiti professionali di cui all’art. 19 del bando; 5) Esperienza condotta presso la stazione appaltante negli ultimi 5 anni.

Come è d’immediata evidenza 3 criteri su 5 sono di natura oggettiva. Il quarto criterio, in presenza della clausola sociale è inapplicabile.

Ma ciò nonostante, ecco il pensiero del collegio

“Con il secondo motivo di appello si ripropone la questione dalla supposta natura discriminatoria del criterio di aggiudicazione n. 5.

Secondo l’appellante, tale criterio favorirebbe illegittimamente unicamente le ditte che hanno già svolto il servizio presso la stazione appaltante. Pertanto, violerebbe l’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui: “le Stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici”.

4.1 – La censura è infondata, essendo pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal T.A.R., che ha correttamente rilevato come il detto criterio concorra con altri 4 criteri, che ne attenuano l’incidenza, escludendone una valenza determinante.

(ma come, sono 15 punti riservati, di fatto, al gestore uscente! Come possono gli altri operatori economici colmare il gap?).

Inoltre, deve rilevarsi che l’analogo criterio n. 2, riferito alla pregressa esperienza presso altri istituti, attribuisce un punteggio pari a due punti per anno, sicché l’attribuire 3 punti per ogni anni di servizio svolto presso la Stazione appaltante non pare sintomatico di uno sproporzionato favore nei confronti dell’operatore economico precedentemente titolare del servizio.

A questo riguardo, la stessa giurisprudenza citata dall’appellante ha precisato che nelle procedure relative all’affidamento dei servizi la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (cfr.Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).

4.2 – Da un differente punto di vista, la peculiarità del servizio in questione, che attiene all’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, giustifica il maggior punteggio attribuito dal criterio n. 5, rispondendo al preminente interesse dei destinatari ultimi del servizio, ovvero gli alunni portatori di disabilità, e favorendo, quindi, la continuità del personale che già in passato aveva avviato un adeguato percorso di sostegno. (non favorisce la continuità del personale, garantita dalla clausola sociale: favorisce inequivocabilmente il gestore uscente!)

Alla luce di tale considerazione, appare pertanto ragionevole anche l’ulteriore disposizione – che pure non è stata applicata nella procedura di gara in esame e rispetto alla quale, pertanto, l’appellante, a rigore, non può vantare alcun interesse all’impugnazione – in base alla quale a parità di punteggio, verrà data precedenza all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto nel criterio n. 5″ (Sic!).

L’avviso di aggiudicazione poteva essere pubblicato prima del bando! No comment…

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it