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Variante sostanziale o soluzione migliorativa (illuminazione in una galleria)

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 28 novembre 2018, n. 1302

La riduzione dei corpi illuminanti ed il loro diverso riposizionamento degli stessi in una galleria ai fini di un efficentamento luminoso costituiscono variante sostanziale del progetto o soluzione migliorativa?

Ecco la risposta del Tar Piemonte, Torino, sez. II, 28 novembre 2018, n. 1302, che riconduce la modifica nell’ambito delle soluzioni migliorative.

“Viene contestata la legittimità del provvedimento di esclusione in quanto le modifiche progettuali offerte in sede di gara in relazione all’impianto di illuminazione sarebbero interventi migliorativi – che concernerebbero solo 3 elaborati progettuali su 53 – tali da non determinare uno stravolgimento del progetto posto a base di gara della procedura e quindi tali da non portare all’esclusione.

Quanto proposto dal ricorrente in relazione al criterio B2 non integrerebbe una variante ma proposte migliorative, consentite dai punti D1, D2 e B2 del disciplinare – i quali ammettono proposte migliorative dell’efficienza luminosa calcolata come rapporto fra il flusso luminoso netto reso all’esterno del proiettore (lm) e la potenza elettrica assorbita (W) – non alterando i caratteri essenziali dei prodotti né consistendo in un aliud pro alio.

La Commissione non avrebbe considerato che se resta inalterato il numero dei corpi illuminanti e se ne aumenta la potenza, si potrebbero creare fenomeni di abbagliamento, vietati dalle normative.

La censura – che, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell’Anas s.p.a., non va a contestare il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate della commissione di gara ma piuttosto la conformità o meno alle prescrizioni del disciplinare delle modifiche apportate dal raggruppamento ricorrente ai progetti posti a base di gara – è fondata.

 La commissione di gara ha giudicato l’offerta della ricorrente come irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 in conseguenza della modifica apportata dall’ATI ricorrente ai progetti dell’impianto di illuminazione posti a base di gara, consistente nella riduzione dei corpi illuminanti (da 678 a 609) e in un diverso riposizionamento degli stessi in galleria.

Questa modifica – ha affermato la commissione – “ha indotto il concorrente a riemettere nuovi elaborati progettuali. Questa variazione dell’impianto di progettazione è senz’altro una modifica sostanziale al progetto a base di gara, infatti, lo stesso concorrente ha consegnato nuovi elaborati progettuali in sostituzione di quelli previsti a base di gara”.

Ad avviso del Collegio l’offerta presentata dall’ATI ricorrente non può essere ritenuta irregolare, ciò in quanto la modifica progettuale dalla stessa apportata ai progetti posti a base di gara deve ritenersi qualificabile quale variazione migliorativa consentita dal disciplinare.

Al punto F del disciplinare di gara viene previsto, tra i sottocriteri in forza dei quali la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte, il seguente: “B.2.a Proposte migliorative in merito alla caratteristica prestazionale dei corpi illuminanti LED: efficienza luminosa (lm/W). Saranno valutate le proposte migliorative dell’efficienza luminosa dei corpi illuminanti previsti per l’impianto d’illuminazione della galleria calcolata come rapporto fra il flusso luminoso netto reso all’esterno del proiettore (lm) e la potenza elettrica assorbita dallo stesso (W). […]”.

4 La disposizione consente ai concorrenti di presentare proposte migliorative dell’efficienza luminosa dei corpi illuminanti previsti per l’impianto d’illuminazione della galleria.

E’ pertanto consentito incidere su uno o entrambi i valori il cui rapporto va a determinare la prestazione dei corpi illuminanti, incrementando il flusso luminoso – cioè la quantità di luce emessa da una sorgente nell’unita di tempo – o riducendo la potenza elettrica assorbita.

Un incremento del flusso luminoso dei corpi illuminanti può, invero, portare a una riduzione del loro numero come pure può richiedere modifiche di posizionamento.

Queste modifiche progettuali, in quanto strettamente consequenziali all’incremento dei flussi luminosi, sono, pertanto, da ritenersi consentite dal disciplinare.

In ogni caso, a fronte di una legge di gara che presenta elementi di ambiguità – come dimostra anche la circostanza che su un totale di 12 concorrenti ben 5 abbiano dato la medesima lettura al disciplinare, proponendo di modificare l’impianto di illuminazione con riferimento al numero e al posizionamento dei corpi illuminanti (doc. n. 5 dell’Anas) – l’amministrazione avrebbe dovuto accordare prevalenza all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti, in ossequio al canone del favor partecipationis e avrebbe dovuto, quindi, ritenere le modifiche all’impianto di illuminazione ammesse e valutabili in forza della legge di gara.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto accolto. Il provvedimento di esclusione viene annullato, con conseguente riammissione dell’ATI ricorrente alla procedura di gara, ancora in corso”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it