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Mancata dichiarazione di un soggetto di cui al terzo comma dell’art. 80

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 26 ottobre 2018, n. 6324

Se uno dei soggetti di cui al terzo comma dell’art. 80 omette la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generali, va ammesso il soccorso istruttorio o è necessario procedere con l’esclusione?

Soccorso istruttorio secondo il Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 26 ottobre 2018, n. 6324:

“Non risulta, effettivamente, prodotta analoga dichiarazione da parte dell’altro rappresentante della società, che l’impresa ha provveduto ad inoltrare “spontaneamente” alla S.A. solo all’esito dell’incontro tenutosi in data 5/9/18 presso la sede comunale, previa convocazione del responsabile del settore LL.PP. dell’ente.

Orbene, opina il Collegio che l’omissione in cui è incorsa la ricorrente non ne legittimi l’esclusione de plano dalla procedura selettiva, non costituendo un’irregolarità essenziale non sanabile, in quanto non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (come – invece – sostenuto dalla difesa del Comune). L’eventuale carenza avrebbe, quindi, potuto e dovuto essere superata con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d. lgs n. 50/2016, che codifica i principi di tassatività delle clausole di esclusione, di divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica, di massima partecipazione alle gare di appalto: risultando le cariche sociali da pubblici registri, l’omessa indicazione del nominativo dell’altro legale rappresentante non si qualifica come carenza essenziale in quanto non idonea ad impedire l’esercizio del potere di verifica (in termini, ex multis, TAR Abruzzo, sez. I, sent. 20/9/17 n. 252 e TAR Piemonte, sez. I, sent. 29/1/18 n. 124).

D’altro canto, in considerazione della tutela riservata al legittimo affidamento del concorrente, non va sottaciuto che il Campanile ha provveduto a redigere la dichiarazione de qua in conformità al contenuto dell’allegato A del bando di gara, bando che – peraltro – non richiede a pena di esclusione che la dichiarazione sia resa da tutti i soggetti muniti di rappresentanza, né che questi siano nominativamente indicati.

Inoltre, la possibilità per la S.A. di verificare tramite la semplice consultazione di pubblici registri l’esistenza di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza (verifica che, nel caso specifico il Comune risulta aver effettuato, senza addurre difficoltà) esclude il vulnus alle esigenze di celerità e non aggravamento del procedimento paventato dalla difesa comunale”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it