Rinnovo e proroga, qualificazione degli istituti a cura del Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 2319.
“Costituiscono rinnovi i contratti successivi al contratto originario con i quali, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585).
“Il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali…la proroga, invece, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario” (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682).
Si può, dunque, parlare di proroga solo nel caso in cui vi sia l’integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario”.
