La stima dei costi per la manodopera effettuata ai sensi dell’art. 23, c. 16 del Codice è da ritenersi vincolante per gli operatori economici, o questi possono indicare valori inferiori?
La ricorrente sostiene l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per avere indicato, nella propria offerta, costi della manodopera “seppure di poco” inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23 del medesimo codice.
Correttamente il TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292 ritiene che detta stima non è in alcun modo vincolante per gli operatori economici.
“Il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l’importo a base d’asta, d’individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali. Detto costo, a differenza di quello per la sicurezza, non è soggetto a scorporo dall’importo assoggettato a ribasso. L’operatore che partecipa alla gara deve indicare nell’offerta i propri costi della manodopera, salvi i casi – qui privi di rilevo – espressamente stabiliti dalla normativa all’esame. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, verifica, quanto ai costi della manodopera, se l’offerta è anormalmente bassa perché il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.
Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti; non sono però ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un’offerta che rechi un basso costo della manodopera.
Essa non consente tuttavia di ritenere ex se anomala, e dunque da escludere, un’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell’ambito della verifica di congruità (in tal senso C.d.S, sentenza n. 501/2017).
Ancora più di recente (sentenza n. 1609/2018) il Consiglio di Stato, Sezione III, ha ribadito: “Nella sostanza, poi, un’offerta non può dirsi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3623).”.
Tanto basta a respingere l’assunto della ricorrente che, sulla scorta di un ritenuto quanto inesistente automatismo escludente nel caso d’indicazione nell’offerta di un costo della manodopera inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, censura l’aggiudicazione per mancata espulsione dell’offerta, in quanto recante un costo orario della manodopera inferiore, “sebbene di poco”, al costo indicato nei documenti posti a base di gara“.
