in

Ancora sugli oneri della manodopera

Tar Abruzzo, L’Aquila, 12 luglio 2018, n. 294

Oneri della manodopera: soccorso istruttorio si o no?

Si fa strada l’interpretazione euro-orientata…Tar Abruzzo, L’Aquila, 12 luglio 2018, n. 294.

La questione concerne la corretta interpretazione dell’obbligo di separata indicazione nelle offerte economiche degli oneri di sicurezza interni e dei costi della manodopera di cui al citato art. 95.

In particolare ci si chiede se in tema di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e, a seguito del decreto correttivo al Codice, anche dei costi della manodopera, l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 abbia introdotto o meno un vero e proprio obbligo di dichiarazione separata degli stessi nelle offerte economiche, anche in ipotesi di silenzio del bando e senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di offerte incomplete.

Sul punto il collegio ritiene che la sanzione espulsiva operi solo nel caso in cui il bando richieda la specifica e separata indicazione dei costi della manodopera, mentre in assenza di una tale previsione sarebbe ammesso il soccorso istruttorio.

Ciò qualora si contesti, come nel caso in esame, che nell’offerta presentata non sia stata specificata dettagliatamente la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri (c.d. carenza di ordine formale), ma non anche che la stessa sia stata formulata senza considerare tali costi nel prezzo finale (c.d. carenza di ordine sostanziale, insanabile).

In tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. III, ord. 73/2018 secondo cui “nel caso in esame la “lex specialis” non prevedeva la separata indicazione del costo della manodopera (ma solo degli oneri di sicurezza), né la modulistica MEPA da utilizzare nella procedura in discussione consentiva l’indicazione di tale specifica voce (chiedendo anzi espressamente la sola indicazione degli oneri di sicurezza), sicché correttamente la controinteressata non è stata esclusa, avendo essa comunque considerato il costo della manodopera nell’offerta economica complessiva inizialmente presentata, facendone peraltro successiva indicazione separata dopo la legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it