La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità / protocollo di legalità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio?
Secondo la stazione appaltante la risposta è negativa, che esclude l’offerente dalla procedura.
Risposta (chiaramente) affermativa arriva invece dal Tar Abruzzo, L’Aquila, 12 luglio 2018, n. 294, che annulla il provvedimento di esclusione per le seguenti ragioni:
“L’art. 83, comma 9, d.lgs 50/16, prevede espressamente che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.
La ratio dell’istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all’aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor partecipationis.
Nel caso di specie, non attenendo l’omissione della sottoscrizione del “patto d’integrità” ai requisiti essenziali dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio in luogo dell’esclusione della ricorrente”.
