Il Tar Campania, Napoli, sez. II, 30 marzo 2018, n. 2030 non ha dubbi sull’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri per la sicurezza aziendale.
“La Sezione ritiene al riguardo di far proprio quanto da ultimo affermato dal Giudice d’appello (Cons. Stato, V, 28.2.2018, n.1228; 7.2.2018, n.815), ovvero che, quando come nella fattispecie la gara è stata indetta nella vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto la lettera di invito è stata ricevuta almeno dalla ricorrente in data 12 settembre 2017, la prima conseguenza è che, per ciò che riguarda l’istituto del soccorso istruttorio, trova applicazione l’articolo 83, comma 9, del nuovo Codice secondo cui “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85”, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, “la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.
La seconda conseguenza è che, per ciò che attiene l’obbligo di indicare puntualmente l’ammontare degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’ e per il personale, trova applicazione l’articolo 95, comma 10, secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). […]” (disposizione che, superando legislativamente le precedenti incertezze, ha definito che, per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice, è necessaria per le imprese concorrenti l’indicazione dei detti oneri).
La terza conseguenza è che, per il caso in esame, non trovano applicazione i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria (27.7.2016, n.19) in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’ (che ha espressamente limitato la valenza del principio alle sole gare indette nella vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006, escludendone le precedenti).
In definitiva questa Sezione fa proprio l’orientamento giurisprudenziale più recente (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 18.9.2017, n.281; T.A.R. Liguria, II, 28.2.2017, n.145) secondo cui, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stata superata ogni incertezza interpretativa nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art.95, comma 10 in merito alla dichiarazione da rendere in sede di offerta economica; il Legislatore, con l’introduzione di detta disciplina, ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”.
