Gara SPRAR: nel caso di specie appalto o accordo quadro? graduatoria idonei o aggiudicatari?
Il bado di gara prevedeva che le strutture messe a disposizione dagli operatori economici dovevano “avere una capienza non superiore a 50 posti per singola struttura nei Comuni con popolazione residente di 5.000 abitanti e oltre, non superiore a 25 posti per singola struttura nei Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e non superiore a 15 posti per singola struttura nei Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti”;
La Stazione Appaltante tuttavia assegna ad alcuni degli operatori vincitori un numero di posti superiori a quelli cui avrebbero potuto aspirare in base alla popolazione dei Comuni che ne ospitano le rispettive strutture.
Quid juris?
Ecco le motivazioni che il Tar Piemonte, Torino, sez. I, 19 marzo 2018, n. 320 ha apportato per l’accoglimento del ricorso, avanzato da un offerente utilmente collocato in graduatoria.
“Va ancora precisato, a miglior comprensione di quanto infra si dirà, che in realtà la gara portata alla attenzione del Collegio sembra finalizzata alla stipula, con l’aggiudicatario o gli aggiudicatari, non di un contratto definitivo ma di un contratto “quadro”.
Pare dunque evidente che a mezzo della procedura in esame la Prefettura ha inteso individuare un bacino di possibili operatori in grado di fornire il servizio di accoglienza ai rifugiati; stante, poi, quanto previsto all’art. 10 comma 2 del Bando, il quale ha precisato che “Con la partecipazione alla presente selezione, gli operatori economici che saranno inseriti in apposita graduatoria, dovranno dichiarare il proprio assenso a fornire il servizio di cui trattasi per il numero di posti accoglienza presenti nelle strutture di cui hanno fornito la disponibilità al prezzo offerto in fase di gara” è evidente che la collocazione di graduatoria comporta l’obbligo degli operatori prescelti di rilasciare delle dichiarazioni che vanno a perfezionare quelle che nella sostanza sono convenzioni-quadro, alle quali la Prefettura può, ma non deve necessariamente, dare seguito con singoli atti di affidamento e con la stipula di singoli contratti.
Ciò chiarito, si deve rilevare che il Prefetto, con il decreto n. 9786 del 31 marzo 2017, non si è limitato ad approvare una graduatoria di operatori idonei, dando atto dei posti rispettivamente offerti, ma ha anche pronunciato una vera e propria aggiudicazione: si legge infatti nel decreto che “A tutte le ditte aggiudicatarie di cui all’unito elenco (all. 2) sarà applicato, per l’espletamento del servizio, il prezzo offerto dal concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, pari a Euro 33,00 pro-capite e pro-die. La presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti nel bando. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarà comunicata agli aggiudicatari ed alle ditte che hanno presentato un’offerta ammessa in gara. Allo scopo di consentire una distribuzione di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, questa Prefettura si riserva di valutare, in sede di affidamento, l’applicazione della clausola di salvaguardia per i comuni aderenti alla rete SPRAR, espressamente richiamata nel bando di gara. Ai fini dell’affidamento verranno inoltre considerati i limiti di capienza delle strutture previsti nello stesso bando, vale a dire 50 posti nei comuni con popolazione residente di 5.000 abitanti e oltre, 25 posti nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e 15 posti nei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.”
Lo stralcio qui riportato del provvedimento impugnato dimostra che la Prefettura non si è limitata a prendere atto dei vari operatori dichiarati idonei, del numero di posti da ciascuno messi a disposizione, e del rispettivo punteggio, ma li ha anche dichiarati “aggiudicatari” per tutti i posti da ciascuno di essi offerti. Così facendo la Prefettura ha adottato un provvedimento ambiguo, che da una parte richiama l’art. 13 del Bando specificando che i limiti di ricettività ivi previsti saranno “considerati”, e non già “applicati”, così esplicitandone la ritenuta valenza non vincolante, d’altra parte genera nei vari operatori l’aspettativa di divenire assegnatari del numero di posti da essi offerti sulla sola base della posizione in graduatoria, essendo il rispetto dei limiti di ricettività indicati all’art. 13 del Bando non vincolanti, e quindi non prioritari.
Il decreto prefettizio del 31 marzo 2017 deve quindi essere annullato in accoglimento dei motivi aggiunti, peraltro solo nella parte in cui dispone la “aggiudicazione” a ciascuno degli operatori collocati in graduatoria, senza limitarsi a dichiararli semplicemente “idonei” a divenire affidatari nei limiti del numero di posti offerti; il decreto medesimo, inoltre, va annullato nella parte in cui afferma che la Prefettura, nel disporre gli affidamenti, “considererà” i limiti di capienza delle strutture previsti dall’art. 13 del Bando, anziché esplicitare che tali affidamenti dovranno in via prioritaria rispettare tali limiti, fatta salva la possibilità di derogarvi motivatamente in presenza delle circostanze indicate dalla norma. Infatti, dal momento che mediante l’art. 13 del Bando la Prefettura si è autovincolata nei confronti di tutti gli operatori collocatisi in graduatoria al rispetto di determinati criteri di allocazione dei rifugiati nelle varie strutture, primo fra tutti il limite di ricettività delle singole strutture, i singoli atti di affidamento che deroghino ai predetti limiti di ricettività devono conseguentemente essere congruamente motivati, pena la loro illegittimità, in ordine alle circostanze che ne consentono il superamento, e cioè in ordine alla “necessità” ed al “contesto territoriale””.
