Il principio di rotazione è applicabile anche agli appalti aventi ad oggetto servizi sociali?
Risposta negativa arriva dall’interessante sentenza, seppur stringata nelle motivazioni, Tar Lazio, Latina, sez. I, 06 marzo 2018, n. 105.
Materia del contendere è l’invocato principio di rotazione, e quindi la presunta illegittima partecipazione alla gara del gestore uscente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica.
“Nel piano d’interventi, per l’anno scolastico 2017/2018, finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali approvato dalla Regione Lazio con D.D. del 23.6.2017 stabilisce che “nella scelta del personale specialistico qualificato le istituzioni scolastiche cercheranno di favorire, ove necessario, la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci”.
Un indirizzo che per il tipo di servizio richiesto giustifica con validi argomenti la scelta di chiamare in gara anche i gestori del servizio di assistenza nel precedente anno scolastico, qualora non siano emerse negatività della gestione“.
Invero è da segnalare ciò che è stato taciuto dalla sentenza, ovvero che ai sensi dell’art. 142, c. 5-ter, l’affidamento dei servizi sociali “deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”.
Ed in effetti non pare irragionevole subordinare il principio di rotazione a questi altri principi che si riverberano direttamente ed in modo significativo sulla vita di persone che compongono una fascia fragile della popolazione, in un settore particolarmente delicato come quello dei servizi sociali.
Persone, non consumatori nel libero mercato di una società sempre più liquida…
