Un disciplinare di gara prevedeva questi criteri aggiudicazione.
La ricorrente lamenta che il criterio adottato dalla Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei punteggi inerenti ai parametri di cui al punto 15 e al punto 16 sarebbe stato illogico o comunque erroneo e violativo della lex specialis di gara. In particolare è censurata la decisione della Commissione di non attribuire, per i succitati parametri, il maggior punteggio all’offerta “più alta” (come invece effettuato per il punto 13 dello stesso articolo del disciplinare), bensì a quella più vicina alla media delle offerte.
Secondo il Tar Lombardia, Milano, sez. I, 01 febbraio 2018, n. 293 “Deve considerarsi illegittima la lex specialis di gara, nella misura in cui ha consentito alla Commissione giudicatrice, non predeterminando i criteri di attribuzione dei singoli punteggi, una totale libertà di definizione dei suddetti criteri.
L’assoluta (e per certi versi obbligata) discrezionalità dell’organo tecnico nello stabilire i parametri di assegnazione dei punteggi, seppure nell’ambito di una griglia predeterminata, contrasta in modo frontale con l’art. 95 del codice dei contratti pubblici vigente, che fa riferimento esclusivo ai “documenti di gara”, quali atti in cui deve essere definita in modo compiuto la ponderazione e la descrizione dei criteri valutativi dell’offerta.
D’altra parte, con ancora più evidenza nel caso di specie si è palesata la violazione del principio di previa conoscibilità e di trasparenza dei suddetti criteri, in quanto emerge inequivocabilmente dai verbali di gara che la Commissione giudicatrice abbia elaborato i parametri di assegnazione dei singoli punteggi in via progressiva e soltanto ad esito di una “compiuta disamina” delle offerte“.
