Il principio dell’unicità dell’offerta, per come codificato in giurisprudenza, vieta a ciascun concorrente di presentare più di un’offerta, ponendosi come scopo quello di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità.
E’ quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 04/08/2026, n. 14084 che respinge il ricorso avverso l’esclusione dalla gara:
Ad analoga sorte va incontro anche il secondo motivo di ricorso, col quale parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 17, comma 4, cod. contr. da parte della stazione appaltante, non potendosi considerare la propria offerta come condizionata alla mancata accettazione dell’oggetto proposto.
Il principio dell’unicità dell’offerta, per come codificato in giurisprudenza, vieta a ciascun concorrente di presentare più di un’offerta, ponendosi come scopo quello di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità.
“La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla par condicio tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l’emersione della migliore offerta nella gara. E’ dunque vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all’esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un’unica offerta” (Cons. St., sez. III, n. 6992/2024).
Si pone chiaramente in contrasto con detto principio l’ipotesi “di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (Cons. St., sez. V, n. 4537/2024).
Orbene, nel caso di specie l’ipotesi da ultimo menzionata è quella che risulta essersi in concreto verificata: a fronte dell’acclarata proposizione di un prodotto radicalmente diverso da quello costituente oggetto delle specifiche di esecuzione parte ricorrente, ben consapevole dell’alterità delle strutture offerte rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante, ha formulato un’offerta condizionata al giudizio di inderogabilità del materiale indicato nelle specifiche (“Qualora la Stazione Appaltante ritenesse inderogabile il materiale acciaio, …. conferma sin d’ora la piena disponibilità a fornire le ecostazioni con scocca e bascule realizzate nei materiali indicati nelle Specifiche”).
Appare evidente, quindi, il carattere alternativo delle prestazioni dedotte nella proposta contrattuale, con evidente vantaggio indebito che la ricorrente, ove non fosse stata esclusa, avrebbe conseguito rispetto agli altri concorrenti.
Ne discende, quindi, l’infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
