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Le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03/08/2026, n. 954

La Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza dell’abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008, che costituirebbe requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03/08/2026, n. 954 respinge il ricorso:

9.1 – Il motivo è infondato.

9.2 – Invero, Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Quater, 11 marzo 2020, n. 3183).

E ancora: Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.

L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti (delibera A.N.A.C. n. 530 del 17 maggio 2017).

9.3 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il Disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA nella categoria “OG11” – classifica I, senza prescrivere, quale autonomo requisito di partecipazione, il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008.

È pacifico che la ………. abbia dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA.

L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale dovrà intervenire nella fase esecutiva.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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