L’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 05/06/2026, n. 4508, nel respingere l’appello:
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
Il tema che viene in emersione è quello del principio di equivalenza, che attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (in termini Cons. Stato, III, 13 marzo 2025, n. 2066; III, 12 novembre 2025, n. 8840).
L’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte.
Si tratta dunque di capire se nella controversia in esame sussistevano le condizioni per applicare il principio di equivalenza, come ritenuto dal primo giudice, e contestato dall’appellante nella considerazione che le prescrizioni dettate dal capitolato speciale costituivano requisiti minimi del bene, e dunque condizioni di partecipazione alla procedura selettiva, sì che le difformità dalle stesse determinerebbero la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale (Cons. Stato, V, 1 settembre 2025, n. 7161).
Ritiene il Collegio che gli elementi tecnici specifici enucleati dagli artt. 7 e 8 del capitolato (riguardanti, tra l’altro, la larghezza del nastro e il diametro del rullo che movimenta il nastro) costituiscano caratteristiche tecniche “indicative”, come si desume expressis verbis dal predetto art. 7, il quale prevede altresì, al suo prima comma, che «fermo restando che le ditte concorrenti sono libere di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità del funzionamento in modo da ottenere la migliore economia di costruzione e di esercizio, l’impianto dovrà rispondere nelle sue linee essenziali alla direttiva macchine e alla normativa tecnica specifica di settore (UNI EN 15700 : 2023)».
Del resto, l’orizzonte di sistema è quello, inferibile anche dalla lettera “A” della Parte II dell’allegato II.5 al codice, al quale fa rinvio l’art. 79, per cui sarebbe illegittima l’individuazione, da parte della lex specialis, di specifiche tecniche di fornitura, aventi l’effetto di restringere in modo irragionevole la platea dei concorrenti ammessi, mediante l’enucleazione di specifiche tecniche non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno, ma tendenti in via esclusiva a limitare ex ante gli operatori economici.
