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Verifica di anomalia facoltativa e sindacato limitato: sui confini della discrezionalità amministrativa.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29/04/2026, n. 783

La scelta di attivare o meno la verifica di anomalia, nei casi non obbligatori, rientra nella più ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica inattendibilità dell’offerta ictu oculi.

Questo quanto ricordato da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29/04/2026, n. 783:

Premesso dunque che si verte in un caso in cui la verifica di anomalia dell’offerta è facoltativa, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa in materia riconosce all’amministrazione una ampia discrezionalità: sia a monte, in ordine alla scelta se attivare o meno il relativo sub-procedimento (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 15/07/2024, n. 14366; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 28/03/2024, n. 170; Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2022, n. 4968; Consiglio di Stato sez. V, 30/05/2022, n. 4365; Consiglio di Stato sez. V, 17/03/2022, n. 1936; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 2/02/2022, n. 1233; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 2/02/2022, n. 1247; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 2/02/2022,n. 1233; T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 27/01/2022, n. 84; Consiglio di Stato sez. III, 11/05/2021, n. 3710); sia a valle, quando il sub-procedimento sia stato attivato e si sia concluso (Consiglio di Stato sez. V, 03/06/2025, n.4784; Consiglio di Stato sez. III, 30/07/2025, n.6748; nello stesso senso anche: Consiglio di Stato sez. V, 19/08/2025, n.7077; Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2025, n.5463; Consiglio di Stato sez. III, 11/06/2025, n.5073; Consiglio di Stato sez. V, 30/05/2025, n.4712; Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2025, n.7224; Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2025, n.7420).

In entrambi i casi la giurisprudenza afferma che il sindacato è limitato a ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, ma è evidente che l’oggetto del sindacato è diverso: nel secondo caso infatti investe una valutazione tecnica dell’amministrazione in ordine alla verifica dell’offerta e alla sua attendibilità alla luce dei giustificativi offerti dal privato; nel primo caso invece la discrezionalità è ancora più ampia ed al confine con il merito, poiché siccome la scelta dell’amministrazione di attivare il sub-procedimento è libera, essa sarebbe ingiustificabile solo nell’ipotesi, invero remota, che l’offerta appaia assolutamente inattendibile ictu oculi e cioè senza necessità di alcuna ulteriore valutazione o approfondimento istruttorio (in questo senso in particolare T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 28/03/2024, n. 170), essendo altrimenti la scelta insindacabile.

Ebbene nel caso di specie non sussistono una macroscopica illogicità o un evidente errore di fatto in questo senso.

Anzitutto non è stata contestata nel merito la difesa dell’amministrazione per cui il costo orario della manodopera indicato nel capitolato era già stato sovrastimato rispetto al contratto collettivo in vigore, al fine di consentire ribassi ai partecipanti.

In secondo luogo, non è invocabile il dovere di prevedere successivi aumenti in ordine a contratti collettivi ancora non entrati in vigore e neanche perfezionati. La tutela dei lavoratori in questo senso è sufficientemente garantita dalla clausola di revisione dei prezzi contenuta nell’art. 5 del capitolato, mentre non si può imporre ai partecipanti l’onere di prevedere futuri aumenti della retribuzione minima.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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