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Confine stradale, scarpata, ripa.

Tar Umbria, Sez. I, 12/02/2026, n. 47

Nel respingere il ricorso, il Tar dell’Umbria ricorda come, ai sensi degli artt. 14 e 3, comma 1, n. 10, del Codice della Strada, rimangono a carico dell’ente proprietario gli interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – riguardanti le strade in quanto tali, comprese le fasce di rispetto e le scarpate, mentre un tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe che sono situate nei fondi limitrofi alle strade (cfr. art. 31 del Codice), spetta al Comune la manutenzione della scarpata, mentre al proprietario del fondo confinante quella della ripa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, V, n. 5893/2024).

Per cui, come nel caso in questione, assume carattere dirimente stabilire se gli interventi da effettuare (con urgenza) insistano sulla ripa o sulla scarpata.

Questo quanto stabilito da Tar Umbria, Sez. I, 12/02/2026, n. 47:

8. Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

8.1. Quanto alla sussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente dall’art. 54 del TUEL, può ritenersi, in linea di principio, che la presenza di alberi non in salute e ubicati in posizione tale da poter ricadere sul sedime di una strada pubblica o accessibile al pubblico comporti un rischio per la sicurezza e pubblica incolumità tale da giustificare l’adozione del provvedimento (sul tema, di recente, cfr. Cons. Stato, V, n. 245/2026). Con il provvedimento può essere imposto direttamente l’intervento di potatura o abbattimento, oppure, come nel caso in esame, l’onere di approfondire la situazione, con l’ausilio di un tecnico qualificato, e di effettuare gli interventi che risulteranno necessari. In questa seconda ipotesi, laddove venga previsto un tempo limitato per l’accertamento e gli interventi conseguenti, non può ritenersi smentito il presupposto dell’urgenza di provvedere.

8.2. Tuttavia, per evitare che lo strumento di prevenzione atipica possa determinare, per tali aspetti, il trasferimento al privato dell’onere di vigilanza sul territorio e con esso costi di manutenzione del bene immobiliare impropri – in quanto eccedenti quanto ragionevolmente esigibile dal proprietario (o dal titolare di diritti reali) – occorre che il rischio venga individuato dall’Amministrazione, ancorché sommariamente, in relazione ad alcuni sintomi, indici rivelatori del pericolo di caduta sul sedime stradale (ad es., presenza di rami secchi, cavità, radici fuori terra o altre alterazioni esteriormente percepibili, inclinazione del fusto o dei rami, sbilanciamento della chioma, etc.). Senza dette indicazioni, l’onere di intervento avrebbe contenuto generico e catalizzerebbe una comprensibile fuga da eventuali responsabilità per danni futuri, finendo col provocare l’indiscriminato abbattimento delle alberature che, notoriamente, costeggiano ampi tratti delle strade comunali o vicinali ad uso pubblico del nostro territorio.

8.3. Può convenirsi con la difesa del Comune che una “valutazione a vista” degli alberi, come quella dichiaratamente effettuata nel caso in esame, possa essere sufficiente ad imporre un approfondimento, che può richiedere l’impiego di indagini strumentali, anche mediante l’ausilio di apparecchiature, in grado di accertare le condizioni interne degli alberi.

8.4. Nel caso in esame, per delimitare l’ambito dell’intervento, vi sono stati il riferimento alla “presenza di vari rami che aggettano sulla sottostante Via e alla presenza di svariati apparati vegetativi che necessitano di una urgente opera di manutenzione a salvaguardia della pubblica e privata incolumità sempre in imminente prossimità della via stessa” (scheda dell’intervento dei VV.FF.)ed il rilievo secondo cui “alcune alberature radicate all’interno della particella n.xxx del fg.xxx presentano delle criticità, infatti potrebbero cadere sulla strada pubblica di Colle Antifone, in quanto dal punto di vista vegetativo risultano secche in piedi e spesso ricoperte con edera e rampicanti vari, aumentando ulteriormente il peso e quindi la possibilità di schianto sulla strada comunale,”. Si tratta di indicazioni non molto dettagliate, ma tuttavia sufficienti a delimitare l’oggetto dell’obbligo, anche tenuto conto che si tratta di una singola particella e che le alberature interessate sono ubicate al confine di essa (in quanto prospicenti la strada pubblica). Del resto, la ricorrente non ha lamentato la impossibilità/difficoltà di individuare le piante di cui occuparsi.

8.5. Il tempo trascorso dal primo sopralluogo potrebbe forse denotare una negligenza dell’Amministrazione, passibile di conseguenze diverse, ma non fa venir meno l’urgenza di provvedere.

8.6. Quanto esposto conduce ad escludere che difettino i presupposti per l’adozione di un’ordinanza ex art. 54 del TUEL, come invece sostenuto nel primo ordine di censure.

8.7. Riguardo alla imputabilità dell’obbligo di attivarsi per rimuovere il rischio per l’incolumità pubblica, va sottolineato che, ai sensi dell’art. 14, comma, del Codice della Strada, “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; […]”.

A tal fine, il “confine stradale” viene definito dall’art. 3, comma 1, n. 10, del medesimo Codice come il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea” e la “ripa” viene definita al successivo n. 44 come la “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”.

8.8. Posto che, quindi, in base alle disposizioni richiamate, spetta all’ente proprietario della strada (nel caso in esame, pacificamente il Comune di ….) la manutenzione della scarpata, mentre al proprietario del fondo confinante quella della ripa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, V, n. 5893/2024), assume carattere dirimente stabilire se gli alberi in questione insistano sulla ripa o sulla scarpata. In mancanza di una definizione normativa, può utilizzarsi quella dell’uso comune, che intende la “scarpata” nel senso di “parte inclinata di terreno adiacente a una strada o a un rilevato (scarpata in rilevato o in scavo), spesso considerata una pertinenza la cui stabilità influisce sull’agibilità stradale” (Zingarelli), “superficie esterna di un terreno […] inclinato rispetto alla verticale” (Treccani) ovvero “brusca rottura del profilo topografico di un terreno giacente secondo un piano inclinato […] di origine naturale o artificiale” (Wikipedia).

Può perciò ritenersi che vi sia una scarpata, al lato di una strada e prima della ripa, qualora esista una significativa soluzione di continuità nell’inclinazione del terreno, spesso dovuta alla creazione o all’allargamento di una strada.

8.9. La questione è controversa tra le parti, e non sono state acquisite descrizioni peritali o fotografie dell’area. Tuttavia, riguardo allo stato dei luoghi, il Comune di ………. nella nota prot. n. 166977/2025 ha precisato che “Il confine stradale oggetto della presente corrisponde alla linea di confine catastale, posta in aderenza ai margini dell’asfalto. Trattasi, infatti, di una vera e propria ripa ubicata sul lato ovest, che segue a partire dal margine del piano viabile l’inclinazione naturale del terreno fino alla cima della collina, senza che nella fase di realizzazione della strada sia stato effettuato alcuno scavo. (Cfr. combinato disposto dell’art. 3, comma 1, punti 10 e 44, del D.Lgs. 285/1992)”, mentre la società ricorrente si è limitata ad asserire che si tratterebbe di scarpata, senza argomentare altro.

Sulla base della permanenza dell’inclinazione naturale del terreno e della mancanza di scavi nella realizzazione della strada, elementi che non sono stati specificamente contestati in giudizio dalla ricorrente e pertanto possono assumere rilevanza in applicazione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve quindi darsi credito alle conclusioni raggiunte dal Comune, nel senso che gli alberi in questione sono ubicati su di una ripa (e non su di una scarpata). Con la conseguenza che l’obbligo di manutenzione degli alberi, in linea di principio, non grava sull’ente proprietario della strada, bensì sul proprietario del terreno (particella 1104, il cui margine è, appunto, qualificabile come ripa).

Ciò dimostra l’infondatezza del terzo ordine di censure.

8.10. Per esaminare il secondo ordine di censure occorre tener conto degli obblighi che la società ricorrente, quale concessionaria/superficiaria dell’area ha assunto nei confronti del Comune di ……. proprietario/concedente.

Nell’art. 3 della Convenzione di concessione, si legge che “L’Attuatrice si impegna a mantenere e gestire l’area e il complesso secondo il progetto approvato, o quanto potrà essere successivamente realizzato previo Accordo con l’Amministrazione Comunale. Alla scadenza dei termini l’Amministrazione Comunale procederà in contraddittorio con il concessionario del diritto di superficie alla verifica delle strutture prima della riacquisizione delle stesse al Patrimonio Comunale. Il concessionario del diritto di superficie si obbliga per sé e aventi causa a mantenere dette strutture in condizioni di sicurezza, decoro, accessibilità fino alla cessione gratuita al Comune di …..”.

Dunque, prima della menzione dell’obbligo di manutenzione delle “strutture”, sul quale la ricorrente fa leva per sostenere che l’obbligo non riguarderebbe le aree, come quella in questione, non interessate dagli impianti, la Convenzione prevede un generale obbligo di manutenzione e gestione che riguarda “l’area e il complesso”, quindi tutta la proprietà comunale oggetto di concessione (nella quale non è in discussione che rientri la particella 1104), senza eccezioni, vale a dire senza possibilità di distinguere tra gli impianti e le infrastrutture che compongono il complesso sportivo e le aree residue.

E ciò, al di là dell’obbligo contrattuale assunto, appare coerente con la concessione del diritto di superficie che, anche in un’ottica civilistica, “può essere perpetuo ed attribuisce al superficiario facoltà dominicali piene e stabili” (Cass. Civ., II, n. 23593/2013).

Anche il secondo ordine di censure risulta pertanto infondato.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza