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Mancato pagamento retribuzioni e credito verso la stazione appaltante

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 dicembre 2017, n. 5912

Il fatto di avere un ingente credito nei confronti della stazione appaltante bandente può essere considerata un’esimente all’accertato inadempimento in ordine al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti?

Nel caso di specie risposta negativa arriva dal Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 dicembre 2017, n. 5912, secondo il quale:

1) l’art. 80 (Motivi di esclusione) del d.lgs. n. 50/2016 al comma 5, lettera a), dispone: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;”.

2) Il comma 3 dell’art. 30 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 prevede: “Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.”.

3) il citato art. 80 al comma 6 dispone: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.”.

Considerato che il parziale inadempimento retributivo è pacifico in atti, esso deve qualificarsi un fatto grave in sé, per la rilevanza che evidentemente assume, ai fini dell’affidabilità di un’impresa, la regolare e puntuale corresponsione al personale di quanto a questo dovuto a titolo di trattamento economico, nelle varie componenti previste dai contratti collettivi e dalla normativa di settore.

Parte ricorrente lamenta che il Comune di XXX avrebbe erroneamente applicato la suddetta disposizione normativa in quanto non avrebbe tenuto conto dell’incidenza dell’ingente credito vantato e non soddisfatto da essa società ricorrente nei confronti del Comune medesimo. Al riguardo richiama la giurisprudenza alla luce della quale l’operatore economico uscente non può essere escluso dalla gara a causa dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti se tale inadempimento dipende dalla mancata puntualità nell’erogazione dei corrispettivi contrattuali da parte della stessa stazione appaltante.

Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che non è comprovato che l’inadempimento contestato sia derivato dalle insufficienti disponibilità finanziarie della cooperativa ricorrente, tali da rendere impossibile il pagamento delle retribuzioni alle scadenze previste, né risulta in atti che la stessa ricorrente abbia messo in mora l’amministrazione comunale resistente al fine di ottenere l’erogazione dei corrispettivi contrattuali asseritamente non percepiti. Pertanto, in assenza di tale prova, non può ritenersi imputabile alla stazione appaltante l’inadempimento della cooperativa, che risponde a questo punto delle proprie mancanze, con la ulteriore conseguenza che l’esclusione deve ritenersi legittimamente adottata“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it