Il problema è stato risolto a monte dal Correttivo.
E’ d’interesse però la pronuncia T.A.R. Lazio, IV-Ter, 3 gennaio 2025, n. 80, che si pronuncia rispetto alla compatibilità alla Costituzione ed al diritto europeo dell’art. 63 c. 10 del Codice, nella misura in cui è demandata alla SNA la fissazione dei requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative.
il Collegio ha ritenuto di poter offrire un’interpretazione conforme a Costituzione ed al diritto europeo della norma primaria in esame possa offrirsi.
Secondo il Collegio l’accreditamento “non preclude ai soggetti aventi scopo di lucro, come la Società ricorrente, di svolgere la medesima attività nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: queste, facendo ricorso al libero mercato, nelle procedure tese all’individuazione dei soggetti da impiegarvi, di volta in volta potranno indicare e prescrivere i requisiti ritenuti idonei, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e di proporzionalità“.
IN altri termini il “decreto SNA, in quanto i requisiti e, in particolare, quelli soggettivi vanno riferiti all’accreditamento, e non più in generale alla possibilità di svolgere l’attività di che trattasi“.
