Che valore giuridico hanno le Linee guida Anac n. 6 (dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto)?
Secondo il Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 novembre 2017, n. 2704 valgono quanto il due di bastoni…”in quanto sono assimilabili, tutt’al più, ad una (mera) circolare interpretativa“.
“Osserva in proposito il Collegio come, in seguito alla più complessa riforma avviata dal D. Lgs. n. 50/2016, all’ANAC risultino in effetti intestati (anche) poteri di disciplina del sistema dell’evidenza pubblica, che in precedenza venivano esercitati mediante l’adozione di regolamenti Ministeriali. Tuttavia ciò deve ritersi riguardare unicamente gli atti vincolanti che lo stesso può adottare in base a puntuali previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 (come ad esempio in materia di bandi-tipo, nel cui rispetto le stazioni appaltanti dovranno mantenersi in base a quanto previsto dall’art. 71 dello stesso). Fuori da quell’ambito, all’ANAC spettano prerogative meno caratterizzate di ausilio, moral suasion ed indirizzo nei confronti delle stazioni appaltanti, come è agevole desumere dalla lettera del secondo comma dell’art. 213 D. Lgs. n. 50/2016, alla cui stregua “l’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualita’ e dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita’ dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”. Ed è in questo contesto che si collocano le linee guida n. 6 del 16/11/2016, dove si afferma che “la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione”; precisandosi come fra i comportamenti rilevanti in negativo possa ben figurare la “applicazione di penali”.
