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Possibile la modifica unilaterale del rapporto concessorio di project financing purché ad esso l’Amministrazione pervenga sulla base di adeguata istruttoria e motivazione.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. Giurisdizionale, 09/08/2023, n.517.

L’ente locale, nell’ambito di un rapporto caratterizzato dalla posizione di parità delle parti solo tendenziale (come affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 53 e n. 43 del 2011), nell’ambito dei poteri di autotutela privatistica (cfr. Ad. Pl. n. 6 del 2014) può intervenire unilateralmente sullo stesso, ma nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dal contratto, nonché dei principi generali a seguito di una compiuta istruttoria e mediante un’adeguata motivazione.

Per cui, entro queste coordinate, è legittima una modifica unilaterale del rapporto concessorio di project financing.

Questo quanto stabilito da CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. Giurisdizionale, 09/08/2023, n.517:

13.3. Quanto al secondo motivo, in disparte il rilievo dell’appellante in ordine alla impugnazione soltanto parziale della sentenza n. 397 del 2021 (CGA, RG 967/2021), rileva il Collegio, a confutazione del motivo stesso, che non corrisponde al contenuto della predetta sentenza la assoluta “inalterabilità dell’originario sinallagma”, il quale – secondo il rilievo dell’appellante – “non può essere modificato unilateralmente, neanche nella ipotesi di richiesta non esaudita di documenti contabili”.

Ed invero, dalla motivazione della sentenza si desume esattamente il contrario.

Si legge nella motivazione della sentenza n. 397 del 2021: “Ribadisce il Collegio che sicuramente lo stato di dissesto legittima e anzi obbliga l’ente a rimodulare e riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo, ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, quali si ritiene non siano quelli in questione.

Le opzioni conseguenti però non possono essere valutate dall’Amministrazione in modo arbitrario, ma secondo i principi di buon andamento ed economicità, attraverso un’adeguata istruttoria (nell’ambito della quale l’eventuale raggiungimento di un nuovo equilibrio può ragionevolmente esigere la ridiscussione delle clausole già esistenti), svolta in contraddittorio con l’affidatario del contratto e, in caso di assenza di accordo, nei modi di legge e di contratto, nel rispetto dei principi generali di una compiuta istruttoria e di un’adeguata motivazione, non legittimando l’art. 259 t.u.e.l. l’ente ad alterare l’originario sinallagma in maniera automatica.

Orbene, nel caso, anche a seguito dell’istruttoria specificamente attivata da questo Collegio, non è emersa la rinegoziazione del contratto o l’eventuale rimodulazione (cfr. relazione del Segretario generale), ma solo l’adozione di note da parte del Direttore della direzione competente (la nota prot. n. 356607 datata 11.10.2019, la nota prot. n. 401055 del 15.11.2019, la nota prot. n. 95751 del 13.3.2020, la nota prot. n. 177284 del 18.06.2020, la nota prot. n. 191595 datata 1.07.2020) di riduzione di un servizio (centro diurno), di spese (per il semiconvitto) e di autorizzazione del servizio per l’estate (impugnato con i motivi aggiunti); il tutto, per quanto in atti, non accompagnato però da un’adeguata istruttoria a supporto delle operate riduzioni in vista dell’equilibrio sinallagmatico globale legato al contratto di durata in questione”.

Sulla base del suesposto percorso logico-argomentativo, il TAR raggiunge la conclusione che

c) ove i contraenti non raggiungano un nuovo accordo senza pregiudizio per la

remuneratività per il contraente privato, in alternativa l’ente locale, nell’ambito di

un rapporto caratterizzato dalla posizione di parità delle parti solo tendenziale

(come affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 53 e n. 43 del 2011),

nell’ambito dei poteri di autotutela privatistica (cfr. Ad. Pl. n. 6 del 2014) può

intervenire unilateralmente, ma nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dal

contratto (art.9), nonché dei principi generali a seguito di una compiuta istruttoria e

mediante un’adeguata motivazione”.

Ne discende con assoluta evidenza la piena legittimità di una modifica unilaterale del rapporto concessorio di project financing purché ad esso l’Amministrazione concedente pervenga sulla base degli strumenti legali e convenzionali e di una adeguata istruttoria e motivazione.

 

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza