Una ditta viene esclusa da una gara per non aver sottoscritto l’offerta tecnica. Essa sostiene che l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non qualifica le fattispecie inerenti la firma dell’offerta tecnica quali irregolarità essenziali non sanabili. Al contrario, il bando richiede la sottoscrizione per la domanda di partecipazione e per l’offerta economica. Nel caso di specie sussiste una firma autografa che consente di individuare il soggetto responsabile cui riferire l’offerta tecnica.
Inoltre l’offerta tecnica è stata presentata in forma cartacea e su supporto digitale, ed è stata accompagnata dalla dichiarazione di conformità del contenuto del supporto digitale rispetto al contenuto cartaceo.
Il Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 06 novembre 2017, n. 1354 è dell’avviso che “un atto negoziale privo di firma deve considerarsi inesistente, in quanto l’omessa sottoscrizione fa venire meno la certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e/o dell’impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto.
“Ciò appare in linea con il vigente art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale non possono essere sanate con il soccorso istruttorio le offerte tecniche ed economiche prive degli elementi essenziali, ovvero, come nella specie, della relativa sottoscrizione, in quanto nell’ambito oggettivo dell’ultimo periodo del predetto art. 83 comma 9 (“costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa”) rientra sicuramente l’omessa apposizione della firma in calce all’offerta tecnica, considerato, come visto, che l’assenza della sottoscrizione rende l’offerta inesistente, in quanto fa venire meno la certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità nei confronti della stazione appaltante (si veda, da ultimo, TAR Basilicata, I, 11.10.2017, n. 622)”.
Secondo l’orientamento manifestato dal Consiglio di Stato, al quale il Collegio ritiene di aderire, nelle gare pubbliche la garanzia di una sicura provenienza dell’offerta da parte dei concorrenti riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà, poiché con essa l’impresa partecipante fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità; ed è del pari indiscutibile che la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, legittimando l’esclusione dalla gara anche in assenza di un’espressa previsione del bando di gara (Cons. Stato, V, 15.6.2015, n. 2954; idem, 20.4.2012, n. 2317; sez. IV, 19.3.2015, n. 1425; sez. V, 21.6.2017, n. 3042), le cui statuizioni sono integrate dal precetto di cui al citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, costituente norma imperativa formulata in modo sufficientemente chiaro da consentire ai concorrenti di conoscere exante l’obbligo cui sono soggetti.
Nemmeno potrebbe rilevare la firma della domanda di partecipazione, trattandosi di documento distinto dall’offerta.
Non depone in senso contrario il principio del favor partecipationis (recepito nell’invocato art. 24.1 del bando, secondo cui “qualora si renda necessaria l’interpretazione del presente bando, la stazione appaltante dovrà privilegiare un’interpretazione improntata a garantire la massima partecipazione, ferma restando la par condicio tra i concorrenti”), stante il chiaro disposto dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale non sono sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del soggetto responsabile della stessa. Del resto, già prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 50/2016 la giurisprudenza amministrativa era consolidata nel senso di ritenere che la norma favorevole alla massima partecipazione trovasse un insuperabile ostacolo nelle cause di esclusione dipendenti da elementi essenziali dell’offerta, quali la sottoscrizione (Cons. Stato, V, 20.4.2012, n. 2317). Una diversa soluzione colliderebbe peraltro con la par condicio (richiamata dallo stesso art. 24.1 del bando, invocato dalla deducente) dei partecipanti che hanno regolarmente sottoscritto l’offerta.
Il Collegio osserva che l’offerta non firmata, in quanto inesistente, rende del tutto irrilevante la copia digitale: è condivisibile la precisazione della stazione appaltante secondo cui nemmeno la copia digitale dell’offerta è esaminabile, giacché la versione digitale di un atto giuridicamente inesistente è a sua volta inesistente, trattandosi di copia (priva di propria autonoma sottoscrizione) che in quanto tale segue le sorti dell’originale“.
