Un’offerente viene escluso da una procedura di gara in quanto “nell’offerta economica la ditta non indica gli oneri aziendali della sicurezza così come richiesto dalla lettera d’invito e dal modello predisposto”.
Il Tar Campania, Napoli, I, 26 ottobre 2017, n. 5020 annulla il provvedimento impugnato per le seguenti motivazioni:
- innanzitutto nella lex specialis manca un’espressa comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza;
- la lettera di invito prevedeva la presentazione di una dichiarazione del concorrente in cui, tra l’altro, doveva rappresentarsi «di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza».
“In tali fattispecie trova applicazione il condivisibile orientamento, secondo cui «in tema di indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza, il disposto di cui all’art. 83, comma 9, del d.lg. n. 50/2016, che esclude l’applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “afferenti all’offerta tecnica ed economica”, dopo l’intervento della Corte di giustizia dell’UE, sez. VI, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16, Spinosa, deve essere contemperato con le esigenze considerate nella pronuncia, ovvero la necessità, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l’appaltatore, che potrebbe aver presentato comunque un’offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata.
Tale necessità che l’esclusione del concorrente non possa essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare l’offerta, proprio in quanto espressione dei principi generali richiamati dalla Corte di Giustizia, deve trovare applicazione anche nei casi di gare cd “sottosoglia” nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale» (T.A.R. Sicilia – Palermo sez. III 15 maggio 2017 n. 1318).
Va aggiunto che l’illegittimità di un’esclusione che sia tout court fondata sulla mancata indicazione di tale elemento di costo, discende anche dalla circostanza che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’organizzazione del concorrente ben potrebbe in concreto escludere il compimento di attività esecutive o strumentali comportanti la previsione di oneri di sicurezza, rendendo così applicabile al caso di specie l’eccezione di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50″.
