La seconda graduata nella procedura di gara negoziata per l’affidamento di lavori lamenta che l’aggiudicataria non avrebbe dovuto invitare alla gara perché si era già aggiudicata una precedente procedura negoziata per l’affidamento di lavori analoghi, anche in ragione dell’assenza di motivazioni circa la scelta sul reinvito.
Tar Basilicata, I, 12 febbraio 2021, n. 125 respinge il ricorso.
“Infatti, non può essere accolto il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione del criterio della rotazione degli inviti, attesochè con l’art. 3 dell’Avviso pubblico della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, pubblicato il 6.5.2019, per la formazione dell’Elenco telematico aperto degli operatori economici, interessati ad essere invitati alle gare per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, indette dalla CUC, gli appalti di lavori sono stati suddivisi “per categoria di iscrizione e fasce di importo, così come riportate nell’Allegato A”, il quale distingue gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria di € 5.225.000,00 in 7 fasce, tra cui le prime tre: 1) fino a € 309.000,00, cioè fino all’importo della classifica I ex art. 61, comma 4, DPR n. 207/2010 di € 258.000,00, maggiorato del 20%, in quanto il comma 2 dello stesso art. 61 DPR n. 207/2010 prevede che le imprese possono eseguire gli appalti di lavori “nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto”; 2) fino a € 619.000,00, cioè fino all’importo della classifica II di € 516.000,00, maggiorato del 20%; 3) fino a € 1.239.000,00, cioè fino all’importo della classifica III di € 1.033.000,00, maggiorato del 20%.
Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il principio di rotazione non è stato violato, perché l’importo a base di gara della procedura negoziata per i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto scolastico comprensivo Padre Pio di Pisticci aveva l’importo a base di gara era di € 524.955,18, mentre l’importo a base di gara della procedura negoziata di cui è causa è di € 1.095.769,15, e la controinteressata, aggiudicataria di entrambe le gare, sebbene, nella specie, è stata la 15° impresa indicata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci, nella qualità di Responsabile del procedimento, e non è stata inserita tra le 14 ditte estratte dall’Elenco telematico della piattaforma della Centrale Unica di Committenza, risulta, comunque, iscritta nel predetto elenco sia nella fascia degli appalti di lavori fino a € 619.000,00, sia nella fascia di lavori fino a € 1.239.000,00.
A riprova di ciò, va sottolineato che l’ANAC nel punto 4.1.6 delle Linee Guida, attuative dell’art. 36, comma 7, D.Lg.v. n. 50/2016, approvate con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, ha precisato che le stazioni appaltanti possono “individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti”, previo avviso pubblico, indicante “la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo”.
Conseguentemente, deve ritenersi irrilevante la contraddizione, rilevata dalla ricorrente con la memoria dell’8.2.2021, tra il verbale n. 1 dell’11.12.2020, nel quale la Commissione giudicatrice specifica che i 14 operatori economici invitati sono stati “selezionati dall’Elenco telematico secondo l’ordine di iscrizione”, e l’art. 7 del suddetto avviso pubblico del 6.5.2019, che disciplina la formazione dell’Elenco telematico aperto degli operatori economici, interessati ad essere invitati alle gare della CUC, nella parte in cui prevede che “gli operatori sono invitati mediante l’applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di importo”.
E accidenti ha vinto proprio l’impresa segnalata dal Comune…
