Concorso indetto nel 1980 e graduatoria finale approvata nel 2002.
L’appellante si è collocata in una posizione utile per l’assunzione ( ed è stata succesivamente assunta ).
Con ricorso di primo grado l’interessata ha chiesto che l’Amministrazione fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo dell’espletamento della procedura concorsuale.
Il TAR ha respinto il ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/12/2020, n.8306 conferma la sentenza di primo grado sia pure con integrazioni motivazionali.
8.1. L’appellante ha proposto la domanda risarcitoria, lamentando la abnorme durata del procedimento concorsuale, indetto dalla …. con la delibera …. del 7 marzo 1980 e concluso con l’atto dirigenziale del 6 marzo 2002.
Pur se ella ha impostato la propria domanda sulla base del suo prospettato ‘diritto’ al risarcimento ‘prodotto dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica’, la posizione giuridica di cui è stata chiesta la tutela va qualificata come interesse legittimo pretensivo, che caratterizza la partecipazione ai pubblici concorsi.
8.2. Nel prospettare la giuridica rilevanza dell’inerzia serbata dalla ….. sin dalla data di indizione del concorso, l’appellante ha in sostanza dedotto che sarebbe risarcibile la lesione arrecata a tale interesse pretensivo, sin dal 7 marzo 1980, ma tale impostazione risulta di per sé infondata.
L’ordinamento ha ammesso le domande risarcitorie per la lesione degli interessi legittimi pretensivi – a parte il settore degli appalti – dapprima con l’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (in parte qua mai dichiarato incostituzionale) per le tre materie dei servizi pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia (Corte Cost., ord. 8 maggio 1998, n. 165) e poi per tutte le altre figure degli interessi pretensivi con l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 (Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, § 15 ss.).
Non è dunque condivisibile la reiterata deduzione dell’appellante, secondo cui sarebbe giuridicamente rilevante la prospettata inerzia della ……, nel periodo intercorrente tra il 7 marzo 1980 e l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000.
8.3. Per l’esame della domanda risarcitoria, è altresì rilevante l’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 142 del 1990 (introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e poi modificato con il decreto legge n. 69 del 2013, come convertito nella legge n. 98 del 2013)[1].
Tale comma – nel disporre nei casi ivi previsti la spettanza di un indennizzo per il ritardo della conclusione del procedimento – ha escluso che l’indennizzo spetti per il caso di ritardo della conclusione ‘dei concorsi pubblici’.
Tale disposizione va inquadrata in un sistema nel quale i candidati che partecipano ad un concorso pubblico non possono fondatamente chiedere il risarcimento del danno che ritengano di subire dalla eccessiva durata del procedimento, in base ai principi generali, e neppure chiedere un indennizzo.
Il risarcimento del danno non spetta, poiché i candidati hanno titolo non ‘a vincere’ il concorso, ma a parteciparvi, e non spetta neppure l’indennizzo, per una scelta del legislatore, che risulta ragionevole, in considerazione delle molteplici vicende che possono rallentare il procedimento e del numero più o meno elevato dei candidati che altrimenti potrebbero avanzare pretese seriali.
I candidati sono invece senz’altro titolari dell’interesse legittimo che li legittima a porre in essere atti di impulso del procedimento e a ricorrere al giudice amministrativo, che così potrà valutare i fatti e, se del caso, ordinare all’Amministrazione di dare prosecuzione al procedimento.
8.4. Quanto precede induce il Collegio a ravvisare l’infondatezza della domanda risarcitoria riproposta in questa sede, in primo luogo perché si è sostenuta la giuridica rilevanza a tal fine dell’inerzia della …. dal 6 marzo 1980, mentre non può essere ravvisata una tale rilevanza sino all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, e in secondo luogo poiché – in particolare- l’interesse legittimo pretensivo dei candidati ad un concorso non può in linea di principio giustificare pretese risarcitorie per il solo fatto che il procedimento si prolunghi nel tempo (e neppure può giustificare pretese di indennizzo, ai sensi del sopra richiamato art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, che ovviamente non ha neppure giustificato a contrario pretese di indennizzo nel periodo precedente alla sua entrata in vigore).
8.5. Ferme restando tali precisazioni, comunque vanno confermate le statuizioni del TAR, che hanno respinto la domanda formulata in primo grado.
L’appellante, dopo la presentazione della domanda, non ha proposto alcun ricorso volto ad ottenere una sentenza che ordinasse all’Amministrazione di emanare gli atti ulteriori per la prosecuzione del procedimento concorsuale.
Il TAR ha correttamente richiamato l’art. 1227 del codice civile per rilevare come vi sia stata anche l’inerzia dell’interessata, che non giustifica alcuna azione risarcitoria: il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 si deve considerare pertinente, perché anche tale sentenza ha esaminato un caso in cui la prospettata inerzia era antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
Non può essere condivisa l’osservazione dell’appellante secondo cui la sua ‘attesa’ è stata dovuta al timore di ‘possibili ritorsioni da parte della commissione esaminatrice’, poiché si tratta di una mera illazione, comunque di per sé non attendibile quando si partecipi ad un procedimento e si sia in attesa del suo esito.
Inoltre, va anche confermata la statuizione del TAR sulla assenza del nesso di causalità tra la prospettata inerzia e il pregiudizio prospettato, poiché chi partecipa ad un concorso ha titolo alla sua conclusione, e può attivarsi perché questa vi sia, ma non può dedurre di avere titolo a retribuzioni o a inquadramenti retroattivi, con riferimento al periodo in cui la procedura era ancora in corso.
9. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto….
[1] In realtà si tratta dell’articolo 2bis della Legge 241/1990, che recita:
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
