Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale.
La ricorrente lamenta la mancanza, nella società risultata aggiudicataria, del requisito dell’idoneità professionale dell’iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti all’oggetto del contratto. Sostiene, in particolare, l’insufficienza in rapporto tra il capitolato speciale di appalto e il certificato camerale dell’aggiudicataria, che dimostrerebbe l’inidoneità professionale della controinteressata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 09/02/2026, n. 179 […] Leggi tutto…





