Quanto dichiarato dagli operatori nella domanda di partecipazione e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati.
Quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara. Soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione […] Leggi tutto…