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IL DANNO ERARIALE DA PROROGA CONTINUA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

di Luca Leccisotti

Il Dottor Luca Leccisotti, che ringraziamo sentitamente, evidenzia i possibili profili di danno erariale derivanti dalle “proroghe”, commentando la recente Sentenza della Corte dei Conti Umbria n. 11 del 21 marzo 2022. “Occhio alla proroga!”

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IL DANNO ERARIALE DA PROROGA CONTINUA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

(di Luca Leccisotti)

La proroga dei contratti pubblici è spesso una croce e delizia delle stazioni appaltanti. Leggo spesso di continue proroghe e rinnovi che, anno dopo anno, vedono sempre gli stessi destinatari degli affidamenti.

Le motivazioni, alla base di queste proroghe, sono le più disparate e in certe occasioni sono degne dei più bravi autori di diritto amministrativo creativo.

La hit parade delle “pezze giustificative” a questi pluriennali rinnovi sono:

  • Data l’urgenza di affidare (magari di un contratto annuale e lo si proroga il 31 dicembre…Sic! Avete avuto tutto l’anno per affidare e vi riducete al 90°?)
  • Considerato che il contratto è scaduto il… e per non interrompere il servizio di primaria importanza…(già la proroga di per sé è un fatto giuridico eccezionale, poi la proroga di un contratto scaduto è davvero un film di fantascienza!)
  • Visto che l’attuale fornitore è disponibile a prorogare il contratto…(Certo, ci fa un favore…)
  • Considerato che il cambiamento di fornitore creerebbe disservizi all’utenza…(tipico caso del fornitore salvatore della Patria…)

Mi fermo qui, anzi prometto che ne farò una raccolta di queste motivazioni e le racchiuderò in un libro di Diritto Amministrativo Creativo.

Cosa prevede in merito il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016?

Art.106 comma 11:

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L’articolo è scritto in modo cristallino e ne ricaviamo regole semplici, nette e ben chiare:

  1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione (quindi se prorogate un contratto scaduto state commettendo un illecito)
  2. se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga (1 opzione di proroga, una! E comunque deve essere prevista a monte negli atti di gara. Se non è prevista non si può fare. Punto.)
  3. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. (cosa non vi è chiaro delle parole “limitatamente” al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo operatore economico?

Questa è la proroga tecnica, quando invece inseriamo a monte della gara che un affidamento può essere affidato, per esempio, per un periodo di anni 2+2, stiamo dicendo che il contratto può essere prolungato e in questo caso parliamo di proroga contrattuale.

Le continue proroghe di contratti soggetti a procedure ad evidenza pubblica determinano un danno erariale per mancato confronto concorrenziale derivante da una gestione inefficiente e contraria ai principi comunitaria di concorrenza.

La sentenza n.11/2022 della Corte dei Conti Umbria è di una schiettezza disarmante: la procura contabile ha rinviato a giudizio la giunta e il dirigente per avere prorogato allo stesso operatore economico un servizio per oltre 10 anni, violando le regole della concorrenza. I giudici hanno ricostruito anche il parametro economico che l’ente avrebbe risparmiato rivolgendosi al mercato.

La parte politica, per tentare di sfuggire alle condanne ha fatto presente che:

  • La mancata rilevanza del proprio indirizzo politico finalizzato alla costruzione di un canile comunale (addirittura…!)
  • L’assenza di dati sui cani oggetto di ricovero (eh eh eh…ci vuole un censimento canile…)
  • La esclusiva competenza dei dirigenti (come se la politica non entrasse mai nelle scelte amministrative…)
  • L’assenza di operato del segretario comunale nel coordinamento dei dirigenti (la sagra dello scarica-barile…)

La procura contabile ha condannato tutti i convenuti, tutti, in parti uguali.

Quindi, il continuo ricorso a plurime proroghe tecniche “ossessivo-compulsive” ha nei fatti deflagrato i principi della libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Quantificazione del danno erariale? Il conteggio del mancato risparmio che l’ente avrebbe potuto ottenere aprendosi al mercato.

Concludo, esortandovi, col dire “occhio alla proroga”, la Corte dei Conti è dietro l’angolo.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).