La Legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata in GU Serie Generale n.68 del 23-03-2026,ed in vigore dal prossimo 7 aprile 2026 interviene nuovamente sui Consorzi Stabili.
Lo fa all’articolo 5, che modifica il comma 5 dell’articolo 67 del Codice.
Il nuovo testo del comma 5 dell’articolo 67, a seguito della modifica, è il seguente:
- I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilita’ delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12.
La norma precisa le modalità di utilizzo dei requisiti ai fini della partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024 all’articolo 67 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ed allineando le modalità di utilizzo dei predetti requisiti tra i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili.
Di seguito il testo della Legge 11 marzo 2026 n. 34
