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Protocollo tra Mit ed organizzazioni sindacali dell’edilizia per l’accelerazione dei cantieri.

Protocollo 11 dicembre 2020 esteso alle opere del Recovery Plan.

L’11 dicembre scorso è stato siglato apposito Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 comma 1 del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019 ( così detto “sblocca cantieri”)[1].

Si tratta dunque di un Protocollo che si applica alle opere “commissariate” sulla base dell’articolo 4 dello “sblocca cantieri” e dell’articolo 9 del “Decreto Semplificazioni”.

Con apposito “Verbale Integrativo di Intesa”  tra la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti  e le medesime organizzazioni è stato stabilito che il Protocollo dell’11 dicembre 2020 si applicherà anche alle opere del Recovery Plan.

Trattandosi dunque di due documenti estremamente importanti ( in particolare per quel che attiene le tutele per i lavoratori impegnati in opere strategiche ) si provvede alla  pubblicazione del “Protocollo d’Intesa” e del ““Verbale Integrativo di Intesa”“.


[1] Articolo 4 comma 1.    Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (Il testo, dopo la modifica della legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 è stato così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).