Certo che il cantiere delle deroghe o modifiche al Codice dei Contratti non si ferma mai……
C’è ancora da digerire il “Decreto Semplificazioni” ed ecco che, in fase di conversione in legge del Decreto Agosto, il legislatore introduce il comma 3 septies all’articolo 57, per disciplinare i subaffidamenti dei contratti di trasporto scolastico ( si veda qui messddl 1925__354467 il testo approvato ieri al Senato ).
Ci si è posti ( finalmente ) il problema delle possibili variazioni in aumento delle prestazioni necessarie ad assicurare i trasporti scolastici, da adeguare evidentemente alle misure di contenimento del COVID-19.
Ecco dunque che il comma 3 septies ( inserito all’articolo 57 dal Senato ) prevede ( le note sono di chi scrive) :
3-septies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell’esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e per l’esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l’appaltatore/concessionario comunica all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016. L’amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L’amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art.80 comma 1[1], 4[2] e 5 lett. b)[3] del D Igs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
Dunque, al fine di accelerare l’attivazione dei nuovi servizi di trasporto ( in appalto e concessione) qualora siano necessari subaffidamenti, viene individuato un percorso “semplificato” con l’appaltatore che comunica il nominativo del soggetto individuato, invia il contratto di sub-appalto o sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016.
Sulla base della suddetta documentazione l’amministrazione, “al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio”, autorizza ( verrebbe da dire subito ) il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese.
Va invece segnalato come non venga fissato alcun termine per il rilascio dell’autorizzazione del subaffidamento ( si ricorda come l’articolo 105 comma 18 del Codice dei Contratti lo preveda in trenta giorni, dopo di che scatta il silenzio assenso) elemento che “stona” con le finalità di accelerazione delle prestazioni aggiuntive da attivare. Forse valeva la pena stabilire che, entro x giorni deve essere rilasciata autorizzazione, e decorso il termine la stessa si intende concessa.
Il percorso “semplificato” prende in considerazione anche le verifiche sul subaffidatario . Sono previsti controlli “obbligatori” sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art.80 comma 1 , 4 e 5 lett. b) del D Igs 50/2016 e le verifiche antimafia di cui al D.lgs159/2011.
Pertanto verifiche sull’assenza di reati che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare, regolarità fiscale e DURC, assenza di stato di fallimento, verifiche antimafia. Sono previsti controlli, a campione, sui restanti requisiti ( ad esempio gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto normativa sui disabili, assenza di illeciti professionali etc ).
Come debba essere composto “il campione”, non viene detto, per cui spetterà al RUP decidere cosa controllare o no…
Certo è che, sebbene la ratio della norma sia condivisibile, occorrerà in fase di applicazione prestare molta attenzione ai controlli da effettuare, ampliando il campione previsto dal comma 3 septies al fine di evitare che soggetti che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o abbiano commesso gravi illeciti professionali ( tanto per fare un esempio) espletino servizi la cui natura è estremamente delicata ( soprattutto in questo momento).
Poiché è previsto che la Camera dei Deputati approvi con voto di fiducia il testo espresso dal Senato il testo è da considerarsi definitivo, e dunque è già possibile ragionarci sopra.
Siena, 07 ottobre 2020
Roberto Donati
[1] Art.80 comma 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
[2] Art. 8’ comma 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
[3] Art.80 comma 5 lett.b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;