Mi ero soffermato qualche tempo fa ( vedi qui ) sul doppio regime di validità del DURC venutosi a creare a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 ( “Decreto Rilancio”). L’articolo 81 del “Decreto Rilancio” era infatti intervenuto sull’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 ( il “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con specifico riferimento ai DURC.
L’articolo 81 del “Decreto Rilancio” aveva infatti inserito al primo periodo del comma 2 dell’articolo 103 del “Cura Italia” le seguenti parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”
Con la modifica al comma 2 dell’articolo 103 del “Cura Italia”[1], sulla base di una stretta lettura della norma, secondo chi scrive si veniva ( anzi, per ora è meglio dire si viene ) a determinare un doppio regime di validità:
1) i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile con validità sino al 15 giugno 2020;
2) i DURC in scadenza tra il 16 aprile ed il 31 luglio con validità sino al 29 ottobre 2020 ( 90 giorni successivi al 31 luglio, ossia alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).
A seguito della conclusione dell’esame delle Commissioni Parlamentari, il testo del “Decreto Rilancio” arriva alla Camera per la sua conversione in legge con una significativa novità. ( vedi qui di seguito il testo leg.18.pdl.camera.2500_A.18PDL0104770 ).
Il Comma 1 dell’articolo 81 del “Decreto Rilancio” ( che modificava l’articolo 103 del “Cura Italia”) risulta infatti essere stato soppresso. Per cui, se questo testo dovesse essere convertito in legge, si tornerebbe alla versione dell’articolo 103 comma 2 del del D.L. 18/2020 ( il “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, del seguente tenore:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, se questo sarà il testo di legge, conserveranno la loro validità sino al 29 ottobre 2020.
Vediamo comunque cosa accade nel passaggio alle Camere…..
[1] ART 103 comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.