L’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera.
La ricorrente, tra i vari motivi di ricorso, ha lamentato la violazione degli articoli 11, 41 e 108 del codice dei contratti pubblici, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dichiarato un costo della manodopera pari a quello stimato dalla S.A. e proposto la realizzazione di migliorie. Il Tar Campania si allinea alle posizioni ( vedasi L’art. 108 […] Leggi tutto…


