Il termine per la stipula del contratto è ordinatorio, ma non può essere rimesso “ad libitum” alla stazione appaltante.
Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ricorda come il termine per la stipula del contratto sia ordinatorio, la consegna anticipata ed urgente dei lavori, nelle more della stipula del contratto, debba comunque intendersi sotto la riserva di legge della successiva stipula, che non può che avvenire in tempi celeri, una volta concluse le verifiche […] Leggi tutto…



