Il termine della sospensione degli effetti dell’atto deve essere indicato.
La necessità dell’indicazione di un termine dell’efficacia di un atto amministrativo che sia esplicito, e non ricavabile per via di interpretazione, discende dal testo del comma 2 dell’art. 21 quater, l. n. 241/1990 in quanto esso prevede che il termine della sospensione “può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute […] Leggi tutto…
