I soci professionisti, oltre a possedere la maggioranza del capitale sociale, devono essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni.
Il Tar Toscana si esprime sull’applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011[1], relativo alle società di professionisti. Appalto relativo al servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili relativi al personale. L’ aggiudicatario provvisorio ( una Sas ) viene escluso per violazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), legge […] Leggi tutto…
