L’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non deve determinare un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara.
Il Consiglio di Stato fornisce una accurata ricostruzione della portata dell’articolo 24 comma 7 del Codice[1], secondo cui gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti. Il Consiglio di Stato ricorda come non vi sia un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all’avvenuta predisposizione […] Leggi tutto…

