Opera pubblica realizzata a cura e spese del privato, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano i principi dell’articolo 4.
L’istituto di cui all’art. 20 del Codice dei Contratti riguarda i casi in cui l’intervento del soggetto privato è connotato da liberalità o da gratuità. In questo caso non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti ma valgono comunque i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. […] Leggi tutto…