In sede di motivazione non è necessario che l’amministrazione riferisca il contenuto integrale degli atti istruttori posti in essere per l’accertamento dei fatti.
Nel respingere appello avverso l’esclusione dalla gara il Consiglio di Stato, a fronte dell’invocato difetto di motivazione della stessa, ribadisce che la motivazione deve trovare il suo fondamento nelle risultanze dell’istruttoria, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990[1], il che non significa che nella motivazione debbano essere riportati tutti i passaggi dell’istruttoria […] Leggi tutto…
