L’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti è consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione.
La Società ricorrente ha sostenuto che la SA non avrebbe verificato tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria ma soltanto: i) l’attestato del Registro delle Imprese; ii) il casellario ANAC, iii) la documentazione antimafia, iv) il certificato del casellario giudiziale, v) il certificato di regolarità fiscale e il DURC. Secondo la […] Leggi tutto…



