Il “file vuoto” equivale ad assenza integrale della relativa dichiarazione, e non è possibile soccorso istruttorio.
Nel corso della prima seduta pubblica la stazione appaltante rilevava l’impossibilità di apertura della busta amministrativa “A.. In particolare, emergeva, dopo riscontri tecnici, “l’impossibilità da parte del RUP di visionare la documentazione, eventualmente, allegata”. Stante l’impossibilità di aprire i suddetti file, giudicati difformi e illeggibili, la stazione appaltante decretava l’esclusione dell’appellante, ritenendo non applicabile alla […] Leggi tutto…


