Presupposto del giudizio di equivalenza ex art. 11 comma 4 è la fisiologica eterogeneità dei contratti, ed oggetto di scrutinio è la tollerabilità (o meno) dei reciproci scostamenti (economici e normativi) alla luce della ratio di tutela del personale impiegato.
Presupposto del giudizio di equivalenza ex art. 11 comma 4, ultimo periodo, D.lgs. 63/2023, è la (fisiologica) eterogeneità degli strumenti contrattuali, laddove oggetto di scrutinio è la tollerabilità (o meno) dei reciproci scostamenti (economici e normativi) alla luce della ratio di tutela del personale impiegato, ponendosi il CCNL indicato negli atti di gara, come limite inderogabile di tutela economica […] Leggi tutto…


