Il controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti dalla stessa.
Con l’introduzione, all’interno dell’art. 80 comma 2 del Codice del riferimento all’art. 34-bis del codice antimafia[1], non si è voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti della interdittiva antimafia, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche successive all’adozione della […] Leggi tutto…
