Il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riveste, di regola, natura ordinatoria.
Il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riveste, di regola, natura ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del medesimo non vizia l’atto adottato (in ipotesi) tardivamente, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio. Questo quanto ricordato da Consiglio di Stato, […] Leggi tutto…
