L’art. 108, comma 9, del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera.
L’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti a differenza dell’art. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), “non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera”. Dopo Tar Toscana, Sez. II, 23/04/2024, n. 493 è il Consiglio di Stato che, esprimendosi su […] Leggi tutto…

