Impresa viene esclusa, in sede di verifica di anomalia, per costi della manodopera per i quali sono evidenti sia lo scostamento significativo dalle tabelle ministeriali che l’azzeramento degli ineliminabili costi obbligatori di malattia, infortuni e formazione del personale.
Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto da Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 17/08/2026, n. 4995:
V’è da dire, in proposito, che non convince il ricorso, a fini giustificativi, alle agevolazioni INPS ed INAIL, non tanto e non solo in quanto generico e non analiticamente sviluppato, ma anche in quanto operante un’evidente sovrapposizione di piani tra loro eterogenei (agevolazione e voci di assenza), che non giustifica, in ultima analisi ed anche solo sul piano logico, la totale decurtazione, dai costi, di tutte le variabili legate ad eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, imprevedibili e non eliminabili, che non possono non essere considerati in una stima prudenziale per appalti, come nel caso di specie, di durata pluriennale. Corretta è pertanto la valutazione complessiva di sostanziale sottostima (ed inattendibilità) del costo del personale offerto, nonostante l’asserita coincidenza con quanto stimato, sul punto, della stazione appaltante. Né in effetti giustifica l’azzeramento delle voci per assenza obbligatoria lo storico prodotto relativamente alle assenze del personale per infortuni o malattia, operando tali dati solo a fini ricognitivi e non potendo naturaliter incidere sullo sviluppo futuro dell’appalto. Sulla scorta degli elementi sin qui rappresentati, già di per sé sufficienti a sostenere l’esclusione, e tenuto conto che, in aggiunta, non è dato rinvenire, in atti, l’inserimento specifico del costo dell’avvalimento (calcolato dalla Commissione in circa 36.489,38) e/o delle migliorie – il provvedimento impugnato, in sintesi coerente con le risultanze dell’istruttoria e con le carenze dei giustificativi forniti dalla ricorrente, è legittimo e va confermato. Tanto più tenuto conto dell’esaustività della motivazione (sufficientemente analitica nell’elencare le singole, evidenti criticità) e dell’ampio contraddittorio concesso dall’Amministrazione alla ricorrente, documentato in atti, in grado di superare i residui e soltanto formali profili di censura.
